Avvisi tributi IMU e TASI. Scadenza seconda rata 16 Dicembre 2015 [0]
ALIQUOTE TASI 2015
TIPOLOGIA IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
Abitazioni principali e relative pertinenze |
2,5 per mille |
Fabbricati beni merce (fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati ) |
1 per mille |
Fabbricati rurali a uso strumentale |
0 per mille |
Altri fabbricati |
0 per mille |
Altri fabbricati di categoria D |
0 per mille |
Aree edificabili |
0 per mille |
Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso . Ai sensi dell'art.9bis comma2 del D.Lgs n.47 del 2014 il tributo è dovuto nella misura di un terzo. |
2,5 per mille |
Ufficio Tributi Tel. + Fax 0774453245 – 0774453213 – 077445332
e-mail : info@pec.comune.tivoli.rm.it [1]
Apertura al pubblico : Martedì ore 9.00 / 12.00 - 15.00 / 17.00
Giovedì ore 9.00 / 12.00 - 15.00 / 17.00
CALCOLATORE TASI ON LINE [2]
TA.SI. Acconto 2015. leggere l' AVVISO [2] completo
TASI
Versamento del saldo entro il 16 dicembre 2014
Il tributo è riferito solo alla prima abitazione e alle relative pertinenze, con aliquota fissata al 2,5 per mille.Il versamento del tributo dovrà essere effettuato attraverso un modello F24, nel quale vanno inseriti il Codice Comune L182 e il Codice Tributo 3958.Il versamento può essere effettuato presso gli Istituti di Credito, gli uffici di Poste Italiane Spa e gli sportelli degli agenti della riscossione (Equitalia).Il modello F24 può essere compilato e stampato attraverso il sito internet del Comune di Tivoli, www.comune.tivoli.rm.it [2], collegandosi all’apposita sezione TASI.
OPUSCOLO INFORMATIVO:
Tutte le informazioni su TASI 2014 a Tivoli nella guida pdf in formato scaricabile [2].
CHI PAGA: L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono un fabbricato utilizzato quale abitazione principale comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tra tutti i possessori che hanno adibito ad abitazione principale l’immobile, esiste un’unica obbligazione solidale: al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.
QUANTO SI PAGA: la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.
ALIQUOTE: l’aliquota di base è pari all’1 per mille. Il Comune può ridurre tale aliquota sino all’azzeramento. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Nel determinare le aliquote TASI il Comune deve rispettare il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.2013, e cioè: 6 per mille per abitazione principale e 10,6 per mille per altri immobili. Sempre per il 2014 è possibile incrementare l’aliquota massima di uno 0,8 per mille prevedendo detrazioni a favore dell’abitazione principale tale da generare effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all’IMU (DL 16 del 6 marzo 2014 convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014).Nell’ultimo intervento normativo è stato stabilito che i Comuni possono applicare un’aliquota aggiuntiva TASI fino allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU (DL 16 del 6 marzo 2014 convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014).
ALIQUOTE TASI COMUNE DI TIVOLI
Aliquota dello 2,50 ‰ per:
-
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Tivoli e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0 ‰
-
Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
-
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
-
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica comprese le aree edificabili e i terreni agricoli.
DETRAZIONI TASI 2014
Non previste.
ATTENZIONE: nel simulatore calcolo TASI è necessario, in caso di figli a carico con età inferiore a 26 anni, inserire 0 (zero) nel campo relativo alle detrazioni per figli a carico in quanto le detrazioni per la TASI non sono previste.
Guida TA.SI. 2014 Comune di Tivoli
[2]
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014
[2]Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.)
Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale [2]
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20 maggio 2014 [2]
Istituzione e Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.)