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Pubblicato su Comune di Tivoli (http://www.comune.tivoli.rm.it)

Separazioni e divorzi in comune

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge n. 162/2014, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recanti misure urgenti sulla degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL’AVVOCATO.
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio- tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Coloro che sono interessati ad adottare la nuova procedura dovranno rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che esprime il nulla osta;
nel secondo caso- figli minori o non autosufficienti-, al vaglio del P.M, si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente, entro 10 giorni, al Comune di:
- iscrizione  dell’atto di matrimonio;
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi;
- trascrizione del l’atto di matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano ed uno straniero.
La documentazione può essere inviata via pec al seguente indirizzo: statocivile@pec.comune.tivoli.rm.it [1].
L’Ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’atto ed annotarlo nei registri di stato civile (nascita; matrimonio) .


SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.L’Assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e, a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, la normativa ha previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio;
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso;
- di residenza di uno dei due coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale tra i coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
A decorrere dal 09/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0774/453202/ 206/ 275.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto al Comune il diritto fisso pari ad € 16,00 corrispondente al valore della marca da bollo necessaria ai fini della pubblicazione del matrimonio.
In allegato in fondo pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (in base alla casistica) che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.
L’Ufficiale di Stato Civile dovrà trascrivere l’atto di accordo ed annotarlo nei registri di stato civile ( nascita e matrimonio); se vi è l’iscrizione della causa in Tribunale, l’atto va inviato alla competente cancelleria.
Se non viene confermato l’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà trascrivere l’atto di accordo ma non annotarlo nei registri di stato civile (nascita, matrimonio).

 

 

 

Moduli per:


RICHIESTA CONGIUNTA DI CESSAZIONE/SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO [1]

RICHIESTA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE [1]

RICHIESTA CONGIUNTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO [1]



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