In relazione agli articoli 13 comma 1/c e 14 comma 1/c del regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani
Articolo 13, requisiti degli elettori:
1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune; b) aver compiuto il quindicesimo anno di età; c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
Articolo 14, requisiti di eleggibilità: 1.Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1 dell’art. 13
si precisa quanto segue: per l’interpretazione di “non aver superato il venticinquesimo anno d’età” bisogna riferirsi al senso comune, secondo il quale, dopo il 25° compleanno, una persona ha ancora un’età di 25 anni e la conserva fino al 26° compleanno. Per cui potranno essere eletti, elettori e firmatari delle liste tutti coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali non abbiano compiuto 26 anni.